TUTTE LE NOVITA' INTRODOTTE DAL QUATTORDICESIMO AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N° 139 11-02-1991 DI BANCA D'ITALIA
Rispetto alle rivoluzionarie novità introdotte da Banca d'Italia nel corso del 2010, il 14° aggiornamento della Circolare n°139 dell’11 febbraio 1991, risponde più ad esigenze di puntualizzazione rispetto ad alcuni temi il cui dibattimento, probabilmente in sede giudiziaria, ha suggerito alcune importanti precisazioni e indicazioni nonché azioni volte a ricordare agli intermediari alcuni principi già affermati dalla stessa Banca d’Italia.
Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato o meglio su cosa Banca d’Italia ha desiderato fare delle precisazioni:
“Gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all’interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia”…fino a qui nessuna novità…”Ai sensi dell’ art. 125, comma 2 del T.U.B. tale informativa va comunque fornita al cliente consumatore la cui DOMANDA DI CREDITO SIA STATA RIFIUTATA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA CENTRALE DEI RISCHI”…proprio in conformità con l’art. citato, e solo ed esclusivamente per quanto riguarda le persone fisiche (non per le imprese, gli artigiani, ecc), quando la banca rifiuta un affidamento per motivi legati alle risultanze in Centrale Rischi, non deve “aspettare” la richiesta da parte del cliente, ma deve immediatamente farsi carico di renderle note allo stesso consegnando l’informativa.
“I CREDITI PRESCRITTI (art. 2934 e seg. c.c.) non sono oggetto di rilevazione; la loro segnalazione non è più dovuta a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui la prescrizione è maturata. La semplice diffida stragiudiziale del debitore volta ad eccepire la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l’intermediario non concordi”…beh insomma è stato chiarito ciò che era già deduttivamente chiaro a tutti e in parte già precisato da Banca d’Italia nel Maggio 2009: se il debito non esiste più, come nel caso di quelli prescritti, la segnalazione non è dovuta, se però debitore e banca non concordano la banca può continuare a segnalarlo rimandando tutto chiaramente alla decisione del Giudice.
Forse perché alcuni intermediari non avevano ben chiaro che già a partire dal lontano 2009 (cfr. Circ. 139/1991 – 12° aggiornamento – Precisazioni del 27-05-2009) Banca d’Italia si era premurata di tutelare tutte quelle aziende che ricorrevano al prestito d’uso e che si vedevano illegittimamente segnalare sconfinate per importi molto elevati (non perché sovra utilizzassero le linee avendo accesso al caveaux della banca e prelevando più oro di quello che già avevano, ma solo perché il prezzo del metallo fluttuava al rialzo)...forse per questo e probabilmente perché il prezzo dell’oro è salito molto così come il ritorno ad errate segnalazioni, che Banca d’Italia ha voluto ribadire nel 14° aggiornamento un ovvio principio: “OPERAZIONI IN ORO NELLA FORMA DEL PRESTITO D’USO: nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell’oro; gli importi dell’accordato e dell’accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell’utilizzato”.
In merito all’obbligo di avvisare i clienti appostati a SOFFERENZA per la prima volta (introdotto a marzo 2010 con il 13° aggiornamento) Banca d’Italia estende l’obbligo di avviso scritto da parte degli intermediari non solo al soggetto debitore, ma anche agli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) … non solo, conformandosi alle disposizioni dell’ art 125 comma 3 del TUB - aggiornamento del 30 dicembre 2010 (che recita: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma) Banca d’Italia dispone che fra le informazioni negative non sono da considerarsi solo quelle di sofferenza, ma anche quelle relative alla RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E AGLI INADEMPIMENTI PERSISITENTI (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni).
Vuoi saperne di più? Scarica il quattordicesimo aggiornamento di aprile 2011 della Circolare n° 139 del 11-02-1991 di Banca d’Italia.